Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive

 

Per le attività produttive per il cui avvio è prevista autorizzazione/comunicazione /DIA/SCIA, è consentita la DELOCALIZZAZIONE con le modalità di seguito riepilogate.

 

La delocalizzazione ricorre quando si rende necessario trasferire la sede dell'attività.

La delocalizzazione, totale o parziale, può essere:

  • temporanea (fino al 31/12/2012 salvo proroghe);
  • definitiva.

In entrambi i casi in locali idonei, dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici, mediante una comunicazione, da inoltrare al SUAP competente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione.

La delocalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è consentita anche in locali non aventi i requisiti strutturali previsti dall'art. 9 dell Legge Regionale 31/03/2003 n. 7.

La modulistica per la delocalizzazione dell'attività è reperibile sul sito del Comune – sezione sportello Unico Attività Produttive – o presso la sede del SUAP.

 

I mercati e le fiere su aree pubbliche, per i quali non è più possibile lo svolgimento nella sede abituale, possono essere trasferiti anche in più sedi all'interno dello stesso Comune od in Comuni limitrofi.

Nell'assegnazione dei posteggi occorre rispettare la graduatoria di mercato e di fiera.

I Comuni possono istituire nuovi mercati, posteggi aggiuntivi nei mercati esistenti o posteggi isolati riservati agli Operatori aventi sede leagle nei territori colpiti dal sisma.

 

Le vendite straordinarie di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs n.114/1998 sono sempre ammesse e non hanno l'obbligo di comunicazione al Comune.

 

L'ambito territoriale, in cui delocalizzare le attività produttive coincide con l'area dei Comuni interessati dal sisma come individuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/06/2012 e dal Decreto Legge 06/06/2012, n. 74.

 

La modulistica per l'avvio di nuove attività, per i Comuni della provincia di Ferrara, può essere reperita ed inviata on line attraverso il seguenti portale SUAP on line

 

Per gli eventuali chiarimenti/approfondimenti sarà possibile scaricare il documento, di cui in allegato, contenente il testo completo dell'ordinanza e/o far riferimento al competente Ufficio Amministativo- Licenze – Lina Andreotti Tel. 0532/2342 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Leggi Ordinanza Regionale n°3 del 22 Giugno 2012

 

 

 

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