Nei registratori di cassa dei commercianti dovrà essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.

Per quanto riguarda invece l’Iva da applicare agli ordini fatti fino al 30/09,  con consegna successiva, si deve considerare la cessione di beni mobili effettuata al momento della consegna del bene, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% sarà valido esclusivamente per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Ovviamente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Dunque, si applicherà l’Iva del 21%, se la fattura o il pagamento sono avvenuti  entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1 ottobre.

La nuova aliquota IVA, sulle prestazioni di servizi, viene applicata quando si considerano effettuate le prestazioni all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’aumento delle aliquote può essere evitato, solo se il conto è stato saldato entro il 30 settembre, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Anche in ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.

Saldi e consegna merce dopo il 1 ottobre 2013. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 1 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato.

Tra le imprese e i professionisti è più penalizzato chi non può detrarre l’Iva sugli acquisti perché effettua operazioni attive esenti, come ad esempio le banche, le assicurazioni e le strutture sanitarie. Le aziende che esportano (senza Iva), invece, saranno avvantaggiate rispetto a quelle che vendono ai privati, visto che questi ultimi non possono detrarre l’Iva, il loro costo finale di acquisto aumenterà dello 0,8196% da ottobre 2013 (1/122).Per gli esportatori abituali l’Iva a credito aumenterà, in quanto faranno più fatica a detrarre l’aumentata Iva sugli acquisti con la poca Iva a debito (le esportazioni sono senza Iva). Questa conseguenza negativa interesserà anche i soggetti Iva che cedono i loro beni con l’aliquota del 4% o del 10%, come ad esempio i bar e i ristoranti (Iva sulla somministrazione del 10%), i quali hanno molti costi con Iva al 22% (ad esempio, l’affitto dell’azienda).

Nell’ambito dei versamenti della cassa di previdenza, l’aumento dell’Iva al 22% non inciderà sulla base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2% al 5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata Inps (4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto).

Per tutti i chiarimenti del caso contattateci presso le sedi  ASCOM di riferimento 

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