VADEMECUM
Si ricorda che
sono soggetti al pagamento dell’imposta i seguenti mezzi pubblicitari:
· cartelli, vetrofanie, ecc., esposti sulle vetrine o comunque visibili dall’esterno, indicanti l’attività svolta all’interno dei locali (esempio: bar – vendite immobiliari – abbigliamento taglie forti – ecc.) se di dimensione superiore a mezzo metro quadrato;
· cartelli, vetrofanie, ecc., esposti sulle vetrine o comunque visibili dall’esterno, indicanti le diciture VENDITA PROMOZIONALE – SALDI – ecc. se di dimensione superiore a mezzo metro quadrato;
· colonnine o manifesti esposti in vetrina (o comunque visibili dall’esterno) o all’esterno dell’esercizio (se autorizzati per occupazione di suolo pubblico) riportanti pubblicità di marche di prodotti venduti all’interno dei locali se di dimensioni superiori al mezzo metro quadrato;
· le insegne di esercizio dei negozi in franchising.
Le dimensioni sopra indicate si riferiscono ad un unico cartello su tutta la vetrina, pertanto, si precisa che, se sono presenti due o più cartelli, anche se ciascuno singolarmente di dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato, si dovrà comunque pagare l’imposta sulla superficie complessivamente occupata dagli stessi se la somma è superiore ai suddetti minimi.
Sono inoltre
soggette al pagamento dell’imposta cartelli, adesivi, areografie, messaggi pubblicitari o promozionali, non riportanti esclusivamente la ragione sociale della ditta, apposti su veicoli aziendali,
se di dimensioni superiori al mezzo metro quadrato ciascuno o se in numero superiore a due.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono se di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Si fa presente inoltre che sono soggette a
comunicazione preventiva e al pagamento della tassa sulla pubblicità anche locandine, avvisi, ecc. distribuiti presso locali pubblici e tutte le operazioni di volantinaggio porta a porta.
E’ vietato distribuire pubblicità commerciali lungo la via come pure è vietato lasciare volantini sugli automezzi (es. tergicristalli).